Guidare senza patente è reato: le sanzioni e cosa comporta

Guida senza patente depenalizzata da febbraio 2016, ma non per tutte le fattispecie. Cosa si rischia (oltre la multa)?

Guidare senza patente è reato: le sanzioni e cosa comporta
R M
re.mar.
Pubblicato il 5 feb 2017

Guidare senza patente è reato ormai solo per alcune fattispecie, per altre non scatta il procedimento penale ma le sanzioni restano tutte, eccome. Cosa si rischia dunque oggi a guidare senza patente? La condotta non è più reato dopo le novità introdotte dal d.lgs. n. 8/2016, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, in materia appunto di depenalizzazione del reato di guida senza patente (art. 112, comma 15 del Codice della Strada).

La patente gli era stata ritirata il mese scorso ed il veicolo era sotto sequestro da gennaio.

Con la circolare n. 300/A/852/16/109/33/1 il Ministero dei Trasporti ha chiarito che guidare senza patente costituisce ancora reato per le seguenti ipotesi:

  1. guida senza patente in caso di recidiva o reiterazione nel biennio che assume carattere penale, configurandosi quale autonoma fattispecie di reato, punita con l’arresto fino a un anno;
  2. guida senza patente da parte di persona sottoposta a misura di prevenzione. In questo caso niente depenalizzazione o la sanzione penale in caso di reiterazione, ma l’arresto da 6 mesi a 3 anni secondo i dettami dell’art. 73 del D.Lgs. n. 159/2011.

Guidare senza patente invece non è più reato per queste fattispecie:

  • guida senza patente perché mai conseguita o perché revocata con provvedimento definitivo notificato all’interessato;
  • guida con patente non rinnovata a seguito di mancato superamento della visita medica di rinnovo o di revisione per mancanza dei requisiti fisici prescritti;
  • guida con patente di categoria diversa da quella prescritta (ad eccezione del caso previsto dall’art. 116, comma 15-bis);
  • guida di macchina agricola od operatrice senza patente o con patente diversa (art. 124, comma 4);
  • guida di veicoli da parte di titolare di patente estera nonostante il provvedimento di inibizione alla guida in Italia (art. 135, comma 7, e 136-ter, comma 3);
  • guida con patente estera, diversa da patente UE o SEE, scaduta di validità, da parte di persona residente in Italia da oltre 1 anno (art. 135, comma 11).

Guidare senza patente: le sanzioni

La sanzione amministrativa per la guida senza patente varia da un minimo di 5.000 a un massimo di 30.000 euro. Entro 60 giorni massimo è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma pari al minimo edittale (5.000 euro) mentre è possibile un’ulteriore riduzione dell’importo del 30% in caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica o contestazione (euro 3.500), fatti salvi particolari casi.

Le conseguenze saranno ben più gravi se entro due anni dalla prima sanzione verranno reiterati gli illeciti con la possibilità dell’arresto fino a un anno e alla confisca amministrativa del veicolo, aggravante che non è retroattiva cioè non vale per quanto commesso prima del 6 2016, quindi non per precedenti condanne penali beccate per guida senza patente.

Patente dimenticata, scaduta, smarrita

Per la patente dimenticata a casa la multa è di 41 euro e va pagata anche se l’automobilista va a prenderla immediatamente o se la fa portare da sul posto. In ogni caso entro le 24 ore successive l’automobilista deve esibire la patente alla polizia, ai carabinieri o ai vigili urbani, insomma a chi lo ha fermato altrimenti scatta la sanzione amministrativa di 419 euro.

Guidare con la patente scaduta comporta invece una multa che va da 155 a 624 ed è prevista la sanzione accessoria del ritiro della patente. Dopo 10 giorni dal ritiro della patente scaduta l’automobilista è tenuto a sottoporsi alla visita medica obbligatoria, per il rinnovo del documento andando poi presso il comando della polizia locale o dei carabinieri per riavere il documento ritirato; passati i 10 giorni si deve andare a ritiralo in prefettura, sempre dopo aver passato la visita medica e con tanti di certificato. Se la patente è scaduta da più di 3 anni la Motorizzazione può chiedere di sostenere di nuovo l’esame teorico e pratico.

Nei casi di patente smarrita, rubata o distrutta il titolare deve presentare entro quarantotto ore una denuncia agli organi di polizia. Insieme alla denuncia per smarrimento di patente si deve richiedere la nuova e l’ufficio in cui si è sporta denuncia intanto fornirà all’automobilista un permesso di circolazione della durata di 90 giorni da tenere con noi come “patente provvisoria” che ci evita sanzioni e problemi amministrativo-legali. Per avere il permesso di guida serve un documento d’identità valido e due fototessere. Entro 45 giorni il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invierà la nuova patente.

Incidenti e guida senza patente

In caso di incidente stradale, l’assicurazione non interviene cioè se l’automobilista ha torto, i danni all’altra vettura coinvolta dovranno essere pagati da chi era alla guida senza patente.

Ti potrebbe interessare:
asdadas