Falso incidente: entrambe le compagnie possono denunciare

Secondo la Cassazione le compagnie assicurative sono soggetti passivi del reato di frode assicurativa.

Di Umberto Schiavella
Pubblicato il 22 mag 2017
Falso incidente: entrambe le compagnie possono denunciare

La simulazione di un incidente stradale può comportare pesanti conseguenze dal punto di vista penale qualora si venga scoperti, eventualità che è sempre più concreta grazie alle contromisure messe in campo dalle compagnie assicurative, una su tutte la famosa scatola nera, ad esempio. Inoltre, periti e consulenti, al giorno d’oggi dispongono di servizi e tecnologie in grado di smascherare i furbetti della situazione ricostruendo in un secondo momento la dinamica dell’incidente sospetto.

Come ricordato dal sito studiocataldi.it, il reato di frode assicurativa è previsto e punito dall’articolo 642 del Codice Penale. Si tratta di un delitto plurioffensivo e a consumazione anticipata e, come confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 24075/2017 dello scorso 15 maggio, la norma, tra le altre cose, salvaguarda il patrimonio delle compagnie di assicurazione e comporta che la consumazione del reato prescinda dall’effettiva riscossione dell’indennizzo assicurativo, mentre è solo sufficiente la sola denuncia del falso incidente.

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Una precisazione che ha permesso alla Cassazione di affermare che, in caso di indennizzo diretto, il soggetto passivo del reato non è solo la compagnia assicurativa che ha preso in carico il sinistro, ma anche quella debitrice. Per i supremi Giudici entrambe le compagnie sono direttamente coinvolte nella richiesta di liquidazione del sinistro e hanno, di conseguenza, interesse a che questo sia gestito correttamente e senza che il loro patrimonio sia ingiustamente depauperato in seguito a false denunce.

Quindi, secondo la Cassazione, entrambe le compagnie sono titolari del diritto di querela, a condizione che l’articolo n. 120 del Codice Penale lo attribuisce ad ogni persona offesa del reato e individuata con riferimento alla titolarità dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale.

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