Assicurazione scaduta? Sosta vietata su strada pubblica!

Perchè, secondo la Cassazione, il concetto di "circolazione" è più ampio di quanto si pensi.

Di Omar Abu Eideh
Pubblicato il 26 nov 2015
Assicurazione scaduta? Sosta vietata su strada pubblica!

[related layout=”right” permalink=”https://www.autoblog.it/post/750137/assicurazione-auto-siti-e-app-per-controllare-la-copertura”][/related] L’auto senza assicurazione non può circolare in strada; e fin qui, nulla di nuovo sotto al sole. Ma non tutti sanno che l’auto senza assicurazione non può nemmeno rimanere parcheggiata su una via pubblica.

Come suggerisce il sito di La legge per tutti, “la polizza rc-auto copre non solo i sinistri conseguenti al movimento dell’auto, ma anche quelli derivanti dalla sosta, se avvenuti in una strada pubblica o aperta al pubblico. Risultato: è legittima la multa e il sequestro dell’auto senza assicurazione lasciata sul bordo di un marciapiedi, anche sotto casa o in un altro posteggio che non sia privato (come nel caso del posto auto condominiale)”.

Questo perché secondo la Cassazione (Cass. sent. n. 16895/2010) la sosta su area pubblica o ad essa equiparata rientra nel concetto di circolazione. Ma “anche la presenza del fermo auto applicato da Equitalia non giustifica il proprietario del mezzo” ad esentarsi dal pagamento della copertura rc-auto. Motivi per cui, a meno che non si parcheggi la propria auto su una proprietà privata, la copertura assicurativa diventa necessaria anche se non si utilizza il mezzo per lunghi periodi.
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